Art. 3.

      1. L'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 1 è effettuato con apposita attestazione rilasciata dal presidente del tribunale presso cui i giudici onorari di cui al medesimo articolo 1 prestano servizio. Ad essi sono altresì estese tutte le disposizioni vigenti relative al personale non di ruolo dello Stato.